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LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1378

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1999)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  5-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.