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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1274

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 (in G.U. 05/01/1957, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1975)
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Testo in vigore dal:  23-11-1956 al: 5-1-1957
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una più adeguata disciplina dell'acquisto di armi e di materie esplodenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Decreta:

Art. 1


L'ultimo comma, dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dai seguenti:
"È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.
L'acquirente di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila".