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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1202

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la definizione e la disciplina delle imprese artigiane, con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1985)
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Testo in vigore dal:  18-11-1956 al: 7-9-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la definizione e la disciplina delle imprese artigiane;
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 5 della predetta legge n. 860;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1


La concessione delle agevolazioni previste anche da norme precedenti a favore delle imprese artigiane, comunque individuate, è disposta, ai termini dell'art. 9, ultimo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, a decorrere dal 18 novembre 1957, unicamente nei, riguardi di quelle imprese che risultino iscritte nell'albo di cui allo stesso art. 9.
Rimangono invariati, a norma, dell'art. 20 della stessa legge n. 860, i criteri di applicazione delle provvidenze in materia tributaria e di assegni familiari.
Fino alla data del 18 novembre 1957, restano in vigore le attuali disposizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana ai fini delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.
Le provvidenze già concesse o che siano concesse entro tale data a favore delle imprese riconosciute artigiane in base alle disposizioni precedenti alla stessa legge n. 860, non potranno essere revocate e durano fino alla loro normale scadenza.