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LEGGE 25 luglio 1956, n. 860

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1985)
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Testo in vigore dal:  25-8-1956 al: 7-9-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:
a) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;
b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;
c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.
La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9.
Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.
Essa può svolgere la sua attività, purché non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.