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LEGGE 16 marzo 1956, n. 371

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione.

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Testo in vigore dal: 29-5-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti
Accordi internazionali, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950:
    Accordo  europeo  che  integra  la Convenzione sulla circolazione
stradale   e  il  Protocollo  relativo  alla  segnalazione  stradale,
conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949;
    Accordo europeo per l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione
sulla  circolazione  stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949
concernente  le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare
su determinate strade degli Stati contraenti;
    Dichiarazione  sulla  costruzione  di  grandi  strade di traffico
internazionale.