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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 1538

Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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  • Norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni.

    CAPO I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Disposizioni particolari alle case di rieducazione
  • 6
  • 7
  • 8
  • Norme concernenti gli istituti di prevenzione e di pena per adulti

    CAPO I
    Poteri devoluti agli ispettori
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Poteri devoluti ai direttori.
  • 15
  • 16
  • Carceri mandamentali
  • 17
  • Disposizioni comuni e finali
  • 18
  • 19
  • 20
Testo in vigore dal:  17-5-1956 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953; n. 150;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia e con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Dei centri di rieducazione previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, fanno parte gli istituti di cui all'articolo predetto, ed altri istituti dello Stato, egualmente dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, e aventi le medesime finalità.
Il Ministro per la grazia, e la giustizia può con proprio decreto aggregare ad uni centro anche istituti ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto di Corte d'appello.