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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 1534

Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2004)
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Testo in vigore dal:  26-4-1956 al: 10-8-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, nonché con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


L'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con legge 3 febbraio 1951, n. 164, l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 ed il terzo e quarto comma dell'art. 3 del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono sostituiti dal seguente articolo:
"I Provveditorati alle opere pubbliche sono organi di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici decentrati nelle Regioni.
I provveditori alle opere pubbliche rispondono al Ministro per i lavori pubblici di tutto quanto si attiene alle attribuzioni loro assegnate e sono vincolati all'osservanza delle direttive e delle disposizioni impartite dal Ministro.
Nell'esercizio delle loro attribuzioni i provveditori alle opere pubbliche hanno la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.
I provvedimenti adottati dai provveditori alle opere pubbliche, salvi i casi in cui espresse disposizioni ammettono il ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici, sono definitivi.
L'ufficio di provveditore è incompatibile con qualsiasi altra carica, od ufficio pubblico, od incarico estraneo.
Ai Provveditorati alle opere pubbliche è demandata la gestione di tutte le opere pubbliche, le forniture ed i servizi attribuiti al Ministero dei lavori pubblici dalle disposizioni vigenti, fatta eccezione per le opere che interessino la circoscrizione di più Provveditorati e per quelle indicate all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche.
Per gestione si intendono tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto, comprese, nei limiti indicati negli articoli seguenti, le transazioni anche in accoglimento di riserve, e l'esonero da penali, nonché la nomina dei collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo.
La formazione e la approvazione di atti integrativi o sostitutivi dei contratti, come quelli concernenti la formazione di nuovi prezzi, la risoluzione o la rescissione dei contratti, l'esecuzione d'ufficio dei lavori, seguono, comunque, la competenza stabilita per la formazione e l'approvazione degli atti originari".