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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 19

Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1956 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 punti 12, 13 e 14 - 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1



Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto.
La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare.
Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato, nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.
In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.
Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio 1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio, paga o retribuzione, e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.