LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1357

Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 29-1-1956
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  al  31  dicembre  1957, il termine di cui all'art. 4
della  legge  20  aprile  1952,  n.  504,  per l'attuazione dei piani
regolatori  dei  Comuni  che ne abbiano ottenuto l'approvazione prima
dell'entrata  in  vigore  della  legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150.
  Per  i  Comuni inclusi e da includere negli elenchi di cui all'art.
8,  comma  secondo,  della  suddetta  legge  17 agosto 1942, n. 1150,
modificato  dall'art.  17  della legge 9 agosto 1954, n. 640, i piani
regolatori  preesistenti continuano ad avere efficacia fino alla data
di  approvazione  del rispettivo nuovo piano regolatore, che i Comuni
stessi  sono  obbligati  a  compilare  e  presentare al Ministero dei
lavori pubblici.
  Quando  i  Comuni  contemplati nei due precedenti commi siano anche
provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto
legislativo,  1  marzo  1945,  n. 154, e successive modificazioni, il
piano  medesimo,  qualunque  sia  il  termine  stabilito  per  la sua
validita',  ed  anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla
data  di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a
termini  della  legge  urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Per tutti
gli  altri  Comuni  dotati  di piani di ricostruzione, resta fermo il
disposto  dell'art. 11, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n.
1402.