stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 novembre 1955, n. 1137

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-12-1955 al: 26-3-2001
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.
Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.