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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 630

Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-8-1955 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernente delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita Con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella, legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è sostituito dai seguenti:
"Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale 'per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dai Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati alla importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo.
Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.
Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.
Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6.
Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo".