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LEGGE 19 giugno 1955, n. 518

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 16-7-1955
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e'  ritenuto
a bassa tensione quando la tensione del sistem e' uguale o  minore  a
400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione. 
  Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art.
1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.