LEGGE 3 maggio 1955, n. 407

Per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
Testo in vigore dal: 7-6-1955
al: 4-12-1994
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per
i  quali  e'  prescritta  l'iscrizione di cui allo art. 121 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
  Sono  escluse  dalla  disciplina  di  cui  alla  presente  legge le
operazioni  di  facchinaggio  inerenti  al  grano  di  ammasso  della
gestione  statale,  nonche'  quelle  che  si eseguono nell'ambito dei
porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli,  delle  stazioni  delle  Ferrovie  dello Stato per il
trasporto  di  bagagli  e  colli  a  mano, in quanto dette operazioni
risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.
  Sono,  inoltre,  esclusi  i  lavori  di facchinaggio eseguiti dagli
imprenditori  personalmente  o  a  mezzo  dei  propri  dipendenti con
rapporto  di  lavoro  di  carattere  stabile  e continuativo, nonche'
quelli eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare.