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LEGGE 9 aprile 1955, n. 279

Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-5-1955 al: 31-8-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno:
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
c) al ripristino di opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonché nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;
e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprietà di Province, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;
h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.
La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sarà emanato sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.