LEGGE 12 febbraio 1955, n. 44

Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.

Testo in vigore dal: 18-3-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  reimpiego  dei personale gia' dipendente dagli enti pubblici di
cui  al  decreto  legislativo  23  dicembre  1946, n. 520, tuttora in
attesa  di essere collocato presso enti similari nel territorio della
Repubblica,  puo'  essere  disposto,  mediante  decreti, dai Ministri
competenti,  ossia dal Ministro che esercita la vigilanza o la tutela
sull'ente  presso  il quale il personale in parola sara' reimpiegato,
di concerto con il Ministro per il tesoro.
  Gli interessati dovranno a tal fine presentare domanda al Ministero
che esercita la vigilanza o la tutela di cui al comma precedente, nel
termine  perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
  L'accoglimento   della  domanda  e'  subordinato  al  possesso  dei
requisiti  fisici  e  morali  necessari  ai  sensi  degli ordinamenti
vigenti per la permanenza in servizio presso gli enti assegnatari. Il
reimpiego  non  puo'  essere  disposto  per  coloro  che alla data di
presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di eta'.