stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 luglio 1954, n. 594

Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla Assistenza a favore dei profughi.

nascondi
Testo in vigore dal:  11-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono soppresse le parole: "A decorrere dal 1 luglio 1951".
Il penultimo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:
"I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento".