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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 587

Istituzione di un posto di direttore generale presso il Consorzio autonomo del porto di Genova.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-8-1954 al: 9-2-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801;
Visto l'art. 33 del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni, relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736;
Ritenuta l'opportunità, in conformità della proposta del Consorzio predetto, di rendere permanente il posto di direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


È istituito presso il Consorzio autonomo del porto di Genova il posto di direttore generale.
Il predetto direttore generale ha le seguenti attribuzioni:
a) sovraintendenza dei servizi di sbarco, imbarco, sosta e trasbordo delle merci e coordinamento dei detti servizi con particolare riguardo alla politica tariffaria, in relazione alla concorrenza dei porti esteri;
b) studio e proposte di risoluzione circa le questioni inerenti l'istituzione del punto franco nonché studio del relativo piano regolatore e predisposizione dei provvedimenti necessari per la loro attuazione ed organizzazione;
c) revisione degli atti di maggiore importanza predisposti dall'Amministrazione del consorzio nei vari campi della attività portuale, salvo quanto disposto negli articoli 30 e 32 del testo unico, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801;
d) esplicazione dei compiti che gli verranno affidati dal presidente.