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LEGGE 16 aprile 1954, n. 111

Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  14-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, è dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.