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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 959

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2022)
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Testo in vigore dal: 15-1-1954
al: 20-2-1960
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura
e foreste, stabilisce, con proprio  decreto,  quali  sono  i  "bacini
imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il  perimetro
di ognuno. Tale determinazione deve essere  adottata  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei  bacini
ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di
forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso. 
  I Comuni che in tutto o in parte sono compresi  in  ciascun  bacino
imbrifero montano sono costituiti in consorzio  obbligatorio  qualora
ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. 
  Se il  bacino  imbrifero  e'  compreso  in  piu'  Province  qualora
ricorrano le modalita' di cui al precedente comma,  deve  costituirsi
un consorzio per ogni Provincia. 
  Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi  tra  Comuni
di piu' province stabilira' la ripartizione  dei  proventi  derivanti
dal sovracanone di cui al presente articolo. 
  I Comuni gia' rivieraschi agli effetti del  testo  unico  approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e  quei  Comuni  che  in
conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di  Comuni
rivieraschi ai sensi dell'art. 52  del  predetto  testo  unico  fanno
parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non  vengono  inclusi
nel perimetro del bacino stesso. 
  Il Ministro per i lavori pubblici includera' con  suo  decreto  nei
consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove  opere,  vengano  a
rivestire i caratteri di Comuni  rivieraschi  ai  sensi  dell'attuale
art. 52 del testo unico. 
  I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni
di  cui  al  titolo  IV  del  testo  unico  della  legge  comunale  e
provinciale, approvato con regio decreto 3  marzo  1934,  n.  383.  I
provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni
dei consorzi, riguardanti opere pubbliche,  qualunque  sia  l'importo
delle  medesime,  sono  adottati  previo  parere  del  Provveditorato
regionale per le opere pubbliche. 
  I concessionari di grandi derivazioni  d'acqua  per  produzione  di
forza motrice, anche se gia' in atto, le cui  opere  di  presa  siano
situate, in tutto o in parte,  nell'ambito  del  perimetro  imbrifero
montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di  cui  all'art.
52  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,  al
pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt  di
potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. 
  Il sovracanone decorre: 
    a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con  le
scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali
a tale data gia' sia dovuto il canone demaniale; 
    b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli  altri
casi; 
    c) nel caso di entrata in funzione  parziale  degli  impianti  il
canone decorrera' in proporzione della potenza installata in rapporto
a quella concessa. A tal fine  il  Ministro  per  i  lavori  pubblici
comunichera'  a  quello  per  le  finanze   gli   elementi   per   la
determinazione provvisoria del canone demaniale  e  dei  sovracanoni,
che verranno pagati  immediatamente,  salvo  conguaglio  in  sede  di
concessione definitiva. 
  In attesa della costituzione dei  consorzi  di  cui  ai  precedenti
commi secondo e  terzo,  i  sovracanoni  sono  versati  su  un  conto
corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i
lavori pubblici, il quale  provvede  alla  ripartizione  fra  i  vari
consorzi. 
  All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli
obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  I Comuni rivieraschi che  abbiano  stipulato  con  i  concessionari
convenzioni, patti e contratti in applicazione  dell'articolo  stesso
hanno facolta' di chiederne il mantenimento in vigore.  In  tal  caso
l'ammontare  del  sovracanone  di  cui  al  presente  articolo  sara'
decurtato del valore della prestazione. La valutazione  di  esso,  in
mancanza di accordo tra le parti, sara'  fatta  dal  Ministro  per  i
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore del lavori  pubblici.
Il pagamento del sovracanone, con le modalita'  di  cui  al  presente
articolo non  e'  sospeso  dalla  pendenza  della  valutazione  della
prestazione. 
  Quando una derivazione interessa piu' Comuni o  piu'  consorzi,  il
riparto del sovracanone e' stabilito di accordo fra  essi  entro  sei
mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  in  relazione  ai  bisogni
delle singole zone e ai danni da esse  subiti  in  conseguenza  della
derivazione. 
  Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al  presente  articolo
e' attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o  dei
consorzi compresi  nel  perimetro  interessato,  il  quale  fondo  e'
impiegato esclusivamente a favore del progresso economico  e  sociale
delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana  che  non
siano di competenza dello Stato. 
  Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il  programma  degli
investimenti   e   lo   sottopone   all'approvazione   dell'autorita'
competente a norma del presente articolo. 
  La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini  imbriferi
montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione  gia'
firmati, che contemplano gli oneri di  cui  all'art.  52  del  citato
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.