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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1953, n. 922

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-12-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge di delegazione del 18 dicembre 1953, n. 920;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:

Art. 1


È concessa amnistia:
a) per ogni reato, non militare o finanziario, per Il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena, pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.
Sono esclusi dall'amnistia i delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art. 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'art. 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;
b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonché per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;
c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;
d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;
e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);
f) per i reati finanziari preveduti:
1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila;
2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.
L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esso siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma,