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LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841

Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  21-11-1953 al: 31-12-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa a favore:
1° dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;
2° dei titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico;
3° dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;
4° dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili;
5° dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonché dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato;
6° dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dei titolari di assegni vitalizi di cui all'art. 92 del decreto medesimo, nonché dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'istituto postelegrafonici di cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni;
7° dei pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il cui trattamento di quiescenza è regolato dalle norme del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;
8° dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, all'atto del pensionamento, appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge;
9° dei personali a riposo che durante l'attività di servizio sono ammessi all'assistenza sanitaria in base alla lettera e) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e che siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.
L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.
I familiari, del personale in attività di servizio e dei pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, hanno diritto all'assistenza fino all'età di 21 anni.