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LEGGE 11 marzo 1953, n. 150

Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-4-1953 al: 30-6-1954
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanità; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; istituzioni culturali provinciali e comunali; antichità, belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie.