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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal: 28-12-1967
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  La  Camera  dei  Deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).
  Esso  ha  sede  in  Roma,  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico,  ed  ha  il  compito di promuovere ed attuare iniziative di
interesse   nazionale  nel  campo  degli  idrocarburi  e  dei  vapori
naturali.
  ((L'ENI   ha,   altresi',  il  compito  di  promuovere  ed  attuare
iniziative  di  interesse nazionale nei settori della chimica e della
ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili
  nucleari,   nonche'   nel  settore  minerario  attinente  a  questa
  attivita'.
L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del
Ministro  per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto
essi  siano  collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei
vapori  naturali,  della  chimica  e  dei combustibili nucleari da un
vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'.
  L'ente,  oltre  a  gestire  le  partecipazioni gia' acquisite, puo'
assumere,   previa   autorizzazione   formale  del  Ministro  per  le
partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo
articolo  4,  anche  nei  settori  della  chimica  e dei combustibili
nucleari)).