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LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1901

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-12-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 3. - La lettera c) è sostituita con la seguente:
"c) da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori".
È aggiunto il seguente comma:
"I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati".
Articoli 4 e 5. - Sono sostituiti dal seguente:
"Gli Enti comunali di consumo hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto"
Art. 6. - È abrogato.
Art. 7. - È abrogato.