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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 919

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Aglieta Luigia-Irma fu Luigi, in comune di Genzano (Potenza).

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Testo in vigore dal:  28-7-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1930, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Aglieta Luigia-Irma fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza) Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta, istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data, 14 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Aglieta Luigia-Irma fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), della superficie di ettari 25.10.31, specificamente descritti nell'allegato 2 al presente decreto.