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LEGGE 11 marzo 1952, n. 153

Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

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Testo in vigore dal:  28-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica, è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea, generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.