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LEGGE 23 febbraio 1952, n. 133

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2000)
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Testo in vigore dal:  8-4-1952 al: 12-5-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1


Al secondo comma, le parole: "L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore a lire 2.000.000".
Art. 2. - Le parole: "Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 2.000.000".
Art. 3. - È sostituito dal seguente: "Per i pagamenti da effettuare ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 40.000.000".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI PICCIONI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - PELLA - PACCIARDI - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI