stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1957)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.
I salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.
I salariati non di ruolo, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.