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LEGGE 13 febbraio 1952, n. 50

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità e integrazioni e modifiche alla legge stessa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa, con le seguenti modificazioni:
Il titolo è sostituito dal seguente:
"Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente la estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della predetta legge del 1949".
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali (individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della legge stessa.
"Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio)".

L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente ai finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, è elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi".

L'art. 3 è sotituito dal seguente:
"Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interasse annuo dell'per cento.
"Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuatarie e le modalità di restituzioni da parte delle stesse.
"Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio".

L'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sarà accertata dal prefetto della provincia sentita, una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.
"La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti".

L'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.
"Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla, ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della, ricostruzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.
"La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827 per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
"Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo".

L'art. 6 è sostituito dal seguente:
"La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato".
"Salvo il disposto del precedente comma, l'intendente di finanza può autorizzare, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato, per le operazioni di cui al precedente art. 2. Ove un'operazione eccedesse l'importo di lire 25.009.000, è necessaria l'autorizzazione, su proposta dell'intendente di finanza, del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio".

L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto n. 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonché dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
"All'assegnazione tra gli enti finanziari della somma di lire cinque miliardi prevista dall'art. 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti".

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7-bis:
"Alle piccole imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi le lire 200.000, sarà concesso un contributo, a fondo perduto fino al novanta per cento del danno accertato.
"La concessione dei contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.
"Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.
"La ripartizione della somma stanziata fra le province interessate verrà effettuata con decreto del Ministro per l'industria, e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro".

L'art. 8 è soppresso.
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
"Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1 gennaio 1961".