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LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1989)
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Testo in vigore dal:  6-10-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.