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LEGGE 9 aprile 1951, n. 338

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1961)
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Testo in vigore dal:  10-6-1951 al: 14-10-1960
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei Comuni ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
Con il medesimo decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.