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LEGGE 4 gennaio 1951, n. 13

Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1967)
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Testo in vigore dal:  31-1-1951 al: 4-3-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria percepiscono:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
c) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.