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LEGGE 21 ottobre 1950, n. 841

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 29-10-1950
al: 8-5-1952
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della  Repubblica  e' autorizzato ad applicare, con le
deroghe  stabilite  negli  articoli seguenti, le norme della legge 12
maggio   1950,  n.  230,  e  successive  modificazioni,  a  territori
suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.
  La  determinazione  dei  territori  stessi  sara' fatta dal Governo
entro  il  30  giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove
siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria,
per delegazione concessa con la presente legge.