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LEGGE 21 ottobre 1950, n. 841

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  29-10-1950 al: 8-5-1952
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.
La determinazione dei territori stessi sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.