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LEGGE 10 agosto 1950, n. 784

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-10-1950 al: 14-5-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"È autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonché alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed escluso in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili".
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ove le autorità ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di scindere un edificio in due o più, di cambiarne la ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari".
Art. 2. - Al primo comma, dopo le parole: "le coadiutorie" sono aggiunte le altre: "i santuari"; alla fine del comma dopo le parole: "l'esercizio del culto pubblico" sono aggiunte le altre: "anche se della Santa Sede".
Art. 3. - È sostituito dal seguente:
"Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà della Santa Sede o di altri enti, società, associazioni o singoli, purché gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprietà entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.
Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari.