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LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1973)
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Testo in vigore dal:  29-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la costituzione presso il Ministero stesso di un "Fondo per l'incremento edilizio", la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilità ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verrà a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.
Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attività edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle località ove si riscontri necessità di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.