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LEGGE 21 agosto 1950, n. 698

Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

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Testo in vigore dal:  10-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.