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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 7

Abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri.

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Testo in vigore dal:  17-2-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.
Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi già di pertinenza, del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sarà provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.