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LEGGE 29 luglio 1949, n. 599

Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

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Testo in vigore dal: 8-9-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941
n.  935,  concernenti  l'assicurazione contro i rischi ordinari delle
navi  mercantili  italiane  e  delle  costruzioni navali rimangono in
vigore sino al 31 dicembre 1949.