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LEGGE 3 agosto 1949, n. 476

Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1949 al: 7-2-1955
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata, agraria 1948-49.
La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.