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LEGGE 25 giugno 1949, n. 353

Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonchè delle concessioni di terre incolte o mal coltivate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-7-1949 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.
Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.
Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.