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LEGGE 9 marzo 1949, n. 106

Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1949 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente misura:
ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro;
tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro;
tramvie urbane, L. 500 a chilometro.
Per le tramvie urbane di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, si applica la misura stabilita, per le tramvie extraurbane.