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DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1199

Modificazioni alla imposta sul consumo dell'energia elettrica.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 03 dicembre 1948, n. 1387 (in G.U. 04/12/1948, n.283).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-10-1948
al: 29-11-1966
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere  ad  alcune
modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  aliquote dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica di cui
all'art.  1  del  decreto  legislativo  11  aprile 1947, n. 226, sono
modificate come appresso:
    a)  per  ogni  Kwo  di  energia  elettrica  impiegata  per uso di
illuminazione lire 4;
    b)  per  ogni Kwo di energia elettrica impiegata per la carica di
accumulatori portatili lire 2,50.
  Sotto  l'osservanza  delle norme regolamentari e' ammessa la carica
di  accumulatori  destinati  ad  uso  di  forza  motrice con energia,
elettrica  assoggettata  alle  aliquote  minori  di cui alla seguente
lettera c);
    c) per ogni Kwo di energia impiegata in usi di forza motrice:
      lire 0,50 fino a 4000 Kwo di consumo nel mese;
      lire  0,40  per  l'ulteriore  consumo mensile da 6001 a 200.000
Kwo;
      lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwo.
  Sotto  l'osservanza  delle norme regolamentari e' assoggettata alla
aliquota di lire 0,50 per Kwo l'energia elettrica impiegata:
    a)  in  applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei
negozi  ed  esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque
abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice);
    b)   negli   apparecchi   elettromedicali,  negli  apparecchi  di
riproduzione di disegni e cliches;
    c)  per  l'illuminazione  dei palcoscenici nelle rappresentazioni
teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione
di films cinematografici nelle apposite industrie;
    d)  per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando
il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo.