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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 777

Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1964)
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Testo in vigore dal:  11-7-1948 al: 6-4-1951
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le L. 20.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le L. 30.000.000 e si intenda provvedere mediante asta, pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.
Sugli atti di transazione e sugli oneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere di detto Consesso, quando ciò che l'Amministrazione intende promettere, abbandonare o pagare superi le L. 2.000.000.