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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 777

Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1964)
Testo in vigore dal: 26-4-1956
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito  il Consiglio di Stato in adunanza generale e visto il parere
della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i  Ministri  per  l'interno,  per  il  tesoro,  per  le finanze e per
l'agricoltura e le foreste;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  ((Per  l'appalto  di  opere  da  eseguire  a cura del Ministero dei
lavori  pubblici  e'  richiesto  il  parere del Consiglio di Stato se
l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni.
  Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalita' contrattuali
deve  essere  sentito il parere del detto Consesso quando cio' che si
chiede   che   l'Amministrazione  prometta,  abbandoni  o  paghi  sia
determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni.))