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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 598

Composizione e competenza del Consiglio d'amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-6-1948 al: 23-12-1952
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro per i trasporti ed oltre che del Sottosegretario di Stato; il quale in caso di assenza del Ministro lo sostituisce nella presidenza, è composto di sedici consiglieri e cioè:
a) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
b) di tre funzionari delle ferrovie stesse;
c) di due magistrati del Consiglio di Stato;
d) di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;
e) di un funzionario in rappresentanza, dell'Avvocatura dello Stato;
f) di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
g) di tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato scelti fra gli agenti in servizio della stessa Amministrazione;
h) di tre cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato, né ex funzionari dello Stato, che abbiano data prova di alta, capacità tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti.
Al Consiglio di amministrazione è aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito idoneo ad incarichi di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa. È pure aggregato un segretario scelto dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al quinto della gerarchia dello Stato. Egli sarà alle dirette dipendenze del direttore generale.