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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 486

Aumento del diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-5-1948 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Gli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono autorizzati a percepire i diritti stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.
Tutti i diritti, previsti nella tabella stessa, sono ridotti alla metà nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e per quelle del lavoro superiori alle lire cinquantamila.
Nessun diritto è dovuto per gli atti e i certificati di qualunque genere, rilasciati a richiesta dell'esattore per ragioni del suo ufficio.