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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1773

Adozione di un nuovo tipo di contrassegni di Stato per la identificazione dei recipienti contenenti liquori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1948 al: 15-12-2009
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Adozione di un nuovo tipo di contrassegni di Stato per la identificazione dei recipienti contenenti liquori.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto il regi decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio dell'alcole di contrabbando, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353;
Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


I tipi di contrassegni di Stato, sia metallici che in fascette, previsti rispettivamente dal regio decreto-legge 1 giugno 1944, n. 179, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, per l'indentificazione dei recipienti contenenti liquori, sono sostituiti da quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto.