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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 dicembre 1947, n. 1772

Estensione ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato, chiamati fuori della loro residenza a far parte delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi, del trattamento di missione in vigore per i dipendenti statali di grado 8°.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo, 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa e per l'Africa italiana; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Ai membri estranei alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti di diritto pubblico chiamati a far parte delle Commissioni d'inchiesta formale sui sinistri marittimi, costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è corrisposto un gettone giornaliero di presenza nella misura di L. 250.
A coloro che fossero chiamati fuori della loro residenza compete, in aggiunta ai gettone di presenza di cui al precedente comma, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°.