stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1742

Aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le Accademie militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  9-3-1948 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 1 maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1285, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 90, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunciano al grado per la durata dei corsi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La misura dell'indennità di accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali, prevista dall'art. 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1285, è elevata, da L. 7 a L. 60 giornaliere lorde.